SENTENZA: Lo stato di emergenza e la limitazioni di diritti costituzionalmente tutelati non potrà essere ulteriormente esteso nel tempo oltre il 30 dicembre 2021.

(video di luglio 2021 su Odysee)

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE n.213 dell’ 11 novembre 2021 – stralcio

(versione completa wu web o scarica pdf)

Lo stato di emergenza e la limitazioni di diritti costituzionalmente tutelati non potrà essere ulteriormente esteso nel tempo oltre il 30 dicembre 2021.

11.3- In questa eccezionale situazione di emergenza sanitaria, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie. Al metro di questa maggiormente estesa discrezionalità, una misura come la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, appare quanto meno non manifestamente irragionevole. Ha affermato questa Corte, con riferimento proprio alle procedure esecutive (quelle di cui all’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020), che, in questa situazione di emergenza sanitaria, «[i]l dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni – i creditori procedenti in executivis – a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe»; ed ha aggiunto che «il legislatore ha voluto evitare che tanto l’esecuzione del rilascio degli immobili quanto le procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale potessero costituire causa di aggravamento delle difficoltà economiche e fonte di preoccupazioni ulteriori per i debitori esecutati» (sentenza n. 128 del 2021).

11.4.– Però il sacrificio per i locatori non poteva che essere temporaneo.
L’emergenza può giustificare, solo in presenza di circostanze eccezionali e per periodi di tempo limitati, la prevalenza delle esigenze del conduttore di continuare a disporre dell’immobile, a fini abitativi o per l’esercizio di un’impresa, su quelle del locatore. In passato, questa Corte, nel valutare la legittimità costituzionale di disposizioni che avevano sospeso l’esecuzione degli sfratti, anche se solo per alcune categorie di conduttori, ha evidenziato che la legittimità di misure siffatte si correla al rispetto della duplice condizione della loro eccezionalità e temporaneità (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003).

15.– Mette conto, infine, rilevare che, se l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica,nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche perché, in particolare, vi è stato, da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, nei termini sopra indicati), d’altra parte però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità,pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.).

La sentenza sopra richiamata, pur respingendo le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Giudice a quo,il Tribunale di Savona, relativamente agli Art. 103, c. 6°, del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24/04/2020, n.27; art. 17 bis del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020, n.77; art. 13, c. 13°, del decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge26/02/2021, n. 21; e art. 40 quater del decreto-legge 22/03/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 21/05/2021, n. 69, giustificando la compressione del diritto fondamentale della proprietà con la presenza di una eccezionale situazione di emergenza sanitaria, che ha ampliato “la discrezionalità del legislatore la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie”
E ribadendo che quel “dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni – i creditori procedenti in executivis – a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe»;

Ha però sottolineato che la limitazione del diritto del locatore,sia commerciale che privato è giustificabile solo se temporanea.


 

I Giudici della Corte Costituzionale hanno infatti richiamato principi di diritto consolidati in molteplici pronunce della Corte stessa tra cui la n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003.

La parte motiva della sentenza contiene ,la riaffermazione del principio secondo il quale,il diritto di proprietà, e aggiungo parimenti tutti i diritti costituzionalmente tutelati,non possono essere frustrati illimitatamente.

La Corte afferma infatti che lo stesso stato di emergenza non potrà essere ulteriormente prorogato oltre il 30 dicembre 2021.(considerando in diritto n..15)

Le conseguenze di questa affermazione dispiegano i loro effetti su tutti i diritti costituzionalmente tutelati che sono stati limitati a tal punto da essere quasi addirittura cancellati, come :il diritto al lavoro art.4 Cost ;allo studio art. 33 Cost; il diritto all’ autodeterminazione art 32 Cost.;diritto alla libera manifestazione del pensiero art 21 Cost;diritto di libera circolazione nel territorio italiano art.16 Cost.

Il cuore di questa sentenza ha un cuore che batte per la libertà.

Avv. Frida Chialastri

 

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